Con l’allegata ordinanza, il Tribunale di Foggia, accogliendo integralmente il ricorso ex art. 702-bis (vecchio rito sommario di cognizione), ha condannato Banca Intesa San Paolo a risarcire un risparmiatore dell’intero importo investito in titoli Veneto Banca commercializzati da Banca Apulia S.p.A. in conseguenza della violazione degli obblighi di informazione attiva e passiva gravanti sull’intermediaria ai sensi della normativa primaria e secondaria disciplinante la materia. In particolare, il Tribunale ha affermato i seguenti principi:
1. Intesa San Paolo risponde della responsabilità da misselling finanziario operato dalla Banca Apulia S.p.A. essendo quest’ultima estranea alla procedura di liquidazione coatta amministrativa che ha interessato le Banche Venete;
2. Il diritto risarcitorio sorge nel momento in cui la produzione del danno (deprezzamento dei titoli) si è manifestata all’esterno divenendo oggettivamente riconoscibile e percepibile da chi ha interesse a farlo valere, e non da quando, come sostenuto dalla convenuta, sono stati stipulati i contratti di investimento relativi ai titoli oggetto di controversia;
3. Ai sensi degli artt. 23 c. 6 TUF e 1218 c.c. grava sull’intermediario finanziario e non sul risparmiatore l’onere della prova del corretto adempimento degli obblighi informativi e di diligenza sanciti dal TUF;
4. L’inadempimento dei predetti obblighi informativi e di diligenza nella prestazione di servizi di investimento finanziario può dare luogo, non già alla nullità del contratto, bensì ad una responsabilità precontrattuale, ovvero contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto quadro ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento di disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria;
5. Il danno patito dall’investitore in conseguenza della violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario deve essere quantificato sottraendo dal costo di acquisto del titolo il valore del medesimo al momento della proposizione della domanda cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dalla data della domanda fino al soddisfo.