Skip links

La contrazione di fatturato dovuta alla pandemia esime l’”evasore”?

Trib. Milano, II Sez. Pen., sentenza n. 6254 del 4 giugno 2021.

La Seconda Sezione penale del Tribunale di Milano ha affermato che, fermi restando gli oneri di allegazione gravanti a carico dell’imputato circa la non imputabilità a lui medesimo della crisi economica e la non evitabilità della stessa, la contrazione del volume di affari dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 può costituire, in concreto, circostanza grave ed eccezionale tale da rendere soggettivamente esigibile il comportamento lecito.

In linea con tale orientamento giurisprudenziale, che affonda le sue radici in precedenti non del tutto univoci della Corte di Cassazione (la pronuncia in commento richiama, in senso conforme, Cass. Pen. n. 5467 del 5 dicembre 2013 e Cass. Pen. n. 20266 dell’8 aprile 2014; si vedano, tuttavia, in senso contrario: Sez. 3, n. 4529 del 04 dicembre 2007, Cairone, Rv. 238986, e Sez. 3 n. 12906 del 13 novembre 2018, le quali, in tema di omesso versamento dell’IVA, hanno escluso che la crisi di liquidità e le difficoltà economiche del contribuente possano integrare la forza maggiore di rilievo esimente ai sensi dell’art. 45 cod. pen.), si pone la recente proposta di legge n. 3024 del 16 aprile 2021 della Camera dei Deputati, che ipotizza “la codificazione” di una esimente nei reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di omesso versamento dell’iva (puniti rispettivamente dagli artt. 10-bis e 10-ter del D. Lgs. 74/2000), nel caso in cui l’inadempimento dell’obbligazione erariale sia imputabile alla crisi di liquidità del contribuente.

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza sul Web.